Rigetto e conciliazione: la Corte di Cassazione conferma la sospensione del termine di appello.
Rigetto e conciliazione: la Corte di Cassazione conferma la sospensione del termine di appello.

La Corte di Cassazione ha stabilito che un dipendente licenziato che abbia sottoscritto un accordo transattivo con il proprio datore di lavoro può contestare la risoluzione del contratto anche oltre un anno dalla firma dell'accordo stesso, poiché quest'ultimo può sospendere il termine per la presentazione di un ricorso al tribunale del lavoro. La Corte suprema ha ribadito che, secondo il Codice del Lavoro, l'azione legale relativa alla risoluzione di un contratto di lavoro è generalmente soggetta a un termine di prescrizione di dodici mesi dalla data di notifica del licenziamento.

Il caso riguardava un'ex direttrice di filiale di un istituto finanziario, licenziata per grave inadempimento contrattuale nel febbraio 2018. Un accordo transattivo era stato firmato nel marzo 2018, in cambio di un pagamento di 10.000 euro. La dipendente ha presentato ricorso al tribunale del lavoro nell'aprile 2019 per ottenere l'annullamento dell'accordo e contestare il suo licenziamento.

I giudici di primo grado hanno annullato l'accordo transattivo e dichiarato il licenziamento ingiustificato. Il datore di lavoro ha presentato ricorso, sostenendo che i termini di prescrizione erano scaduti. La Corte d'Appello ha stabilito che la firma dell'accordo transattivo impediva al dipendente di intraprendere azioni legali, sospendendo quindi il termine di prescrizione, in base al Codice Civile che prevede la sospensione in presenza di un impedimento di legge o di accordo.

La Corte di Cassazione, azionata dall'istituto, ha accolto tale analisi. La Corte d'Appello ha fissato l'indennizzo totale a quasi 108.000 euro e ha ordinato all'ex dipendente di restituire la somma ricevuta a titolo di transazione.

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